ACCONTO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 202012-11-2020 Entro il prossimo 30 novembre occorre provvedere al versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020, che verranno dichiarati nel mod. REDDITI/2021. Si precisa che il Decreto di Agosto (art. 98 - Dl 104/2020) prevede il differimento del termine per il versamento della seconda rata degli acconti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap (esclusi i contributi IVS-Inps) dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Tale possibilità è riconosciuta unicamente ai soggetti P.Iva (che applicano gli ISA o applicano il regime del forfait/minimi) il cui fatturato del primo semestre dell'anno 2020 sia diminuito di almeno il 33 per cento rispetto al fatturato del corrispondente periodo dell'anno precedente. Si ritiene che il beneficio sia esteso anche ai soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare. Per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente, uno dei seguenti metodi:
Metodo storico, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, ossia utilizzando come base di riferimento il rigo “Differenza” del modello Redditi2020 (relativo al 2019), ovvero il rigo “Totale imposta “della dichiarazione Irap2020 (relativa al 2019).
Si rammenta, inoltre, che il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l'acconto è dovuto o meno, in quanto anche in presenza di un saldo a credito si può essere tenuti al versamento degli acconti.
Metodo previsionale, in base al quale si effettua una stima del reddito che verrà conseguito nel 2020, calcolando su questo l'acconto dovuto.
Tale metodo consente, qualora si preveda di realizzare nel corrente periodo d'imposta un reddito inferiore a quello conseguito nel precedente, di versare un acconto inferiore rispetto a quello che si sarebbe calcolato applicando il metodo storico.
È necessario però sottolineare che qualora gli importi dell'acconto delle sole imposte Irpef, Irap e Ires complessivamente versati (prima e seconda rata) non risultassero pari al quantum effettivamente dovuto, vale a dire al 80% (percentuale in vigore solo per l'anno 2020 prevista dall'art. 20 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), il versamento sarebbe considerato insufficiente, con conseguente applicazione della sanzione, pari al 30% del versamento omesso, oltre agli interessi di mora.
Parallelamente agli acconti sui redditi (Irpef, cedolare secca, imposta sui beni immobiliari e mobiliari detenuti all'estero) e Irap, si rammenta che, alla stessa data, gli iscritti alla gestione Inps dei settori commercio, artigianato ed i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale sono chiamati al versamento dell'acconto relativo alla seconda rata dei contributi previdenziali.
Modalità di versamento degli acconti
Il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 va effettuato con il mod. F24, fermo restando, per i titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico (home banking – CBI), rendendo obbligatorio, anche per i soggetti privati, in presenza di compensazioni d'imposta, l'uso esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Sono esonerati dal versamento degli acconti coloro che non hanno avuto redditi (sia nell'esercizio in corso che in quello precedente), gli eredi del contribuente deceduto e chi non raggiunge le soglie minime previste per il versamento (€ 52,00 per l'Irpef e per Irap e € 21 per l'Ires).
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