TUTTA L'EMILIA - ROMAGNA IN ZONA ROSSA05-04-2021 Di seguito alcune delle principali misure previste per la zona rossa in base al DPCM nazionale del 2 marzo, la cui validità è stata prorogata al 30 aprile con il DL 1 aprile 2021 n.44 (che ha introdotto alcune modifiche riguardanti scuola, obbligo di vaccinazione, concorsi pubblici, ecc. ed il cui testo può essere consultato cliccando nel relativo link in fondo alla pagina). Per le attività costrette alla chiusura Confcommercio continua a chiedere adeguati ristori, sulla base del principio che chi chiude paga.
Negozi
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021 (*), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
Nei giorni festivi e prefestivi, sono in ogni caso chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, con le sole eccezioni di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Mercati
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, ecc)
Sono sospese le attività di servizi alla persona fatta eccezione unicamente per:
Attività di ristorazione
Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7: l'asporto è consentito fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per chi svolge attività prevalente identificata dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito solo fino alle ore 18.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Limitazioni agli spostamenti
In base al DPCM, oltre al divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute) e al divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, vige il divieto di ogni spostamento, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute; è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Solo nei giorni 3, 4 e 5 aprile è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
La "zona rossa" è efficace fino al 20 aprile, fatto salvo che prima del termine del periodo, in base all'ultimo Decreto Legge, non ne venga disposto l'allentamento oppure verso il termine del periodo non ne venga eventualmente disposto il proseguimento sempre in funzione dell'andamento della pandemia.
(*)Allegato 23
Commercio al dettaglio consentito
(non vale nei giorni festivi e prefestivi per mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, per i quali le sole eccezioni sono farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole)
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PER L'ORDINANZA 12 MARZO MINISTRO SALUTE CLICCA QUI PER IL DECRETO LEGGE 13 MARZO CLICCA QUI PER L'ORDINANZA 26 MARZO MINISTRO SALUTE CLICCA QUI
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