MODIFICATO L'ELENCO DELLE ATTIVITA' SOSPESE IN BASE AL DPCM 22 MARZO - NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI - NUOVO QUADRO SANZIONATORIO

 
27-03-2020
MODIFICATO L
Con DECRETO del Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo è stata MODIFICATA la tabella dei codici ATECO contenuta nel DPCM 22/03/2020 per quanto riguarda le attività consentite che possono proseguire.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza (quelle già sospese in precedenza dovevano terminare le attività entro il 25/3).
Resta fermo che
  • le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che in base al nuovo DPCM possono continuare, a condizione che venga inviata comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le attività se ritiene che non sussistano le condizioni, ma fino all'adozione del provvedimento di sospensione l'attività può essere esercitata; anche per gli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti vale la stessa possibilità;
  • è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Di seguito la tabella con le variazioni intervenute rispetto al DPCM del 22 marzo, che interessano solo questa parte del Decreto, mentre resta invariata tutta la parte riguardante il commercio al dettaglio.
 
 
 
  
Per il testo integrale del Decreto Ministeriale 25 marzo con l'elenco completo delle attività che possono proseguire, comprese le avvertenze per alcune di queste, potete cliccare qui
 
 
NUOVO MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI
A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, che fra l'altro ha rivisto il sistema sanzionatorio, il Ministero degli Interni ha diffuso un NUOVO MODELLO di autodichiarazione per poter circolare; di seguito il link da cui poter scaricare il nuovo modello di autocertificazione

 
NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 – per il testo integrale clicca qui - salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate ed adottate con i DPCM o con i provvedimenti degli enti locali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000.
Non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale (l'ammenda) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nei casi di violazione delle norme inerenti:
  • chiusura cinema, teatri, discoteche, ecc);
  • chiusura palestre, piscine, ecc.;
  • sospensione corsi professionali, ecc.;
  • sospensione attività commerciali, ecc.;
  • sospensione attività di somministrazione, ecc.;
  • sospensione di altre attività d'impresa o professionali, ecc.;
  • limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati
si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 689 del 1981 sulla depenalizzazione dei reati. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato (400 euro). Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (cioè pagando 280 euro).

Le sanzioni alla violazione delle misure di contenimento dei DPCM sono irrogate dal Prefetto, quelle relative ai provvedimenti degli enti locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Ai relativi procedimenti sanzionatori si applica la sospensione dei termini (per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020) prevista dall'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

All'atto dell'accertamento delle violazioni alle misure di contenimento disposte dai DPCM, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le sanzioni amministrative previste dal decreto in luogo di quelle penali si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020 nella misura minima ridotta alla metà (200 euro).

 
Rinnoviamo l'invito, infine, visto il continuo susseguirsi di novità ai vari livelli, a mantenersi costantemente aggiornati privilegiando l'informazione ufficiale.





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