IMPORTANTE - VERIFICA INDIRIZZO PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) SANZIONI DAL 1° OTTOBRE24-09-2020 Il Decreto “semplificazioni” ha introdotto modifiche in merito alla gestione della casella PEC, alla verifica della sua validità e alla relativa comunicazione al registro delle imprese.
Sanzioni e procedura d'ufficio
La nuova normativa intende valorizzare la casella PEC che diventa “domicilio digitale” delle imprese e che diventa prerequisito necessario per svolgere l'attività d'impresa ed essere regolarmente iscritti al Registro imprese delle Camere di commercio.
Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali sprovviste di indirizzo PEC valido e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una semplice “sospensione” delle pratiche presentate al registro imprese. Il decreto prevede un sostanziale aumento delle sanzioni che sono ora definite tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali.
Qualora nel corso della vita dell'impresa la PEC diventasse inattiva (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e dell'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.
Termini
Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel registro delle imprese una PEC regolarmente attiva e funzionante dovranno provvedere a riguardo.
Assegnazione d'ufficio
Coloro che non adempiono all'aggiornamento del registro delle imprese oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di Commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it per la sola ricezione dei documenti. In questo caso qualora l'impresa non acceda al domicilio assegnato all'interno del cassetto digitale, si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.
Analoghe norme valgono per i professionisti per la attivazione della PEC e la comunicazione al proprio albo professionale.
Invitiamo tutte le imprese ed i professionisti associati a verificare l'operatività del proprio indirizzo PEC e la corretta comunicazione alla CCIAA o ordine professionale.
Per informazioni e per la richiesta e regolarizzazione dell'indirizzo PEC, potete rivolgervi all'Ufficio Pratiche Amministrative – Tel 0545.30111 – praticheamministrative@ascomlugo.it
|