DPCM SU SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NON RITENUTE ESSENZIALI

 
23-03-2020
DPCM SU SOSPENSIONE ATTIVITA
Quale ulteriore misura di contrasto all'emergenza in atto, con DPCM del 22 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività industriali e commerciali ritenute non essenziali, che possono proseguire solo se organizzate a distanza o in modo agile.
 
Per quanto riguarda il settore del commercio, restano valide le deroghe già stabilite con il precedente DPCM dell'11 marzo, per cui possono proseguire
  • Tabaccai
  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), e cioè
            - 47.21    Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
            - 47.22    Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
            - 47.23    Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
            - 47.24    Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
            - 47.25    Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
            - 47.26    Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
            - 47.29    Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), e cioè
         -  47.41  Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
         -  47.42  Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
         -  47.43  Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Può inoltre proseguire la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
 
Possono infine proseguire anche le attività professionali, con le precauzioni già stabilite dal DPCM dell'11 marzo
 
Per Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, eccettuate farmacie e parafarmacie, sono chiuse nei giorni festivi, sempre fino al 3 aprile data al momento stabilita quale durata dei provvedimenti.
 
I mercati, anche quelli alimentari, sono chiusi fino al 3 aprile.
 
Per quanto riguarda, invece, le attività che possono proseguire dopo quest'ultimo DPCM 22 marzo a far data da mercoledì 25 marzo e fino al 3 aprile sono quelle indicate nell'allegato al nuovo DPCM e di cui di seguito al termine è riprodotto l'elenco.
 
Va comunque precisato che:
  • le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che in base al nuovo DPCM possono continuare, a condizione che venga inviata comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le attività se ritiene che non sussistano le condizioni, ma fino all'adozione del provvedimento di sospensione l'attività può essere esercitata; anche per gli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti vale la stessa possibilità;
  • è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Al di fuori delle attività consentite (SOTTO), tutte le altre sono sospese al momento fino al 3 aprile prossimo, fatte salve quelle derogate da disposizioni della Regione.
 


Per il testo integrale del DPCM 22 marzo 2020 clicca qui

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