CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DAL 15 OTTOBRE18-10-2021 Dal 15 ottobre è in vigore l'obbligo di essere in possesso di certificazione verde Covid-19 – anche conosciuta come “green pass” – per tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato; di seguito ne riepiloghiamo gli aspetti salienti, anche per quanto riguarda l'attività di controllo.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “green pass”).
L'obbligo insorge in capo a tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti, etc.
L'obbligo riguarda altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio, contratti di appalto di servizi o somministrazione di lavoro, agenti e rappresentanti di commercio, manutentori, artigiani, imprese di pulizie, fornitori in genere ecc).
ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Non sono obbligati al possesso della certificazione verde Covid-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare 4 agosto 2021).
DECORRENZA E DURATA
L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro dal 15 ottobre 2021 devono aver:
La verifica deve essere effettuata quotidianamente e può essere eseguita:
MODALITA' DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE
La verifica del Green Pass deve effettuata mediante la scansione del QR (sia esso cartaceo o digitale), utilizzando la App “VerificaC19”.
Con l'ultimo DPCM del 12 ottobre in aggiunta all'App Verifica C19, sono previsti sistemi automatizzati di verifica, che permettono l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK - Software Development Kit); chi fosse interessato a fruire di questa possibilità è necessario contatti il proprio fornitore di soluzioni informatiche per verificarne la fattibilità (nel frattempo continuando ad utilizzare la App “VerificaC19”). Per le aziende di più grandi dimensioni – con oltre 50 dipendenti - è anche prevista la possibilità di interrogare, in modalità asincrona, il portale dell'Inps per la verifica del possesso del Green Pass (al momento tale modalità non è ancora operativa e occorrerà una richiesta di attivazione del servizio da parte dell'azienda). Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Non è consentito richiedere altre informazioni (a titolo esemplificativo, certificazioni di vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone che hanno determinato il rilascio della certificazione, né la relativa scadenza) e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
La verifica dell'identità (la questione si pone per le persone non conosciute) ha natura discrezionale – ma tale verifica si rende comunque necessaria nei casi di abuso od elusione, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (ad esempio: persona che esibisce il green pass di persona di sesso diverso oppure soggetto che palesemente ha età diversa rispetto a quanto risulta dal green pass). In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori debbono comunicare anticipatamente di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
In base all'ultimo DPCM del 12 ottobre, i soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
SANZIONI
In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500.
In caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di verifica della certificazione verde o di mancata adozione delle misure organizzative il datore di lavoro è punito con la sanzione da euro 400 a euro 1.000.
In caso di reiterata violazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. La vigilanza sulla correttezza delle operazioni di verifica è in capo agli organi di Pubblica Sicurezza, (esempio Polizia, anche Municipale, Carabinieri ecc.)
PROTOCOLLI AZIENDALI ANTI COVID -19
In relazione all'obbligo di verifica sopra indicato è necessario provvedere ad aggiornare il proprio protocollo aziendale (già introdotto dal 11 marzo 2020) con tutte le procedure organizzative idonee e/o necessarie.
Quanti si trovassero in difficoltà e avessero necessità di usufruire di questo servizio possono contattare la D.ssa Erica Lacchini, sicurlavoro@ascomlugo.it, tel 054530111
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi in Associazione Tel. 0545/30111 secondo le seguenti indicazioni:
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