La Cassazione ha recentemente definito i controversi confini entro i quali la videosorveglianza nei luoghi di lavoro, realizzata dal datore in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, costituisca illecito penale.
In particolare, la sentenza richiama il principio enunciato in giurisprudenza secondo il quale non è configurabile la violazione prevista dallo Statuto del lavoratori, tuttora penalmente sanzionata, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, e sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.
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