Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 operativa dal 1° aprile, con la Risoluzione n.24, dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state adeguate le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
Per verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria, l’Agenzia informa che i contribuenti possono rilevare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”, presente nella propria area riservata del portale web dell’Agenzia delle entrate.
Dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati.
Quindi, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata in base alle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il contribuente dovrà comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Al riguardo, viene ricordato che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, oppure tramite uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per tutte le imprese con contabilità in Ascom i Consulenti contabili verificheranno insieme agli interessati l’eventuale necessità di adeguamento, provvedendo se del caso agli adempimenti.