La Corte d’Appello dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice, ordinando la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e il pagamento di una certa somma a titolo di risarcimento del danno.
Alla base della pronuncia, la totale assenza di forma scritta della contestazione disciplinare, assenza che comporterebbe l’inesistenza del licenziamento.
La datrice di lavoro ha impugnato la decisione, tuttavia il ricorso è stato rigettato.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la tutela della reintegrazione attenuata prevista dall’articolo 18, comma 4, Legge n. 300/1970 è prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato” che implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione.
Se dunque manca la contestazione disciplinare scritta, il licenziamento per giusta causa non può che considerarsi inesistente.