La legge quantifica l’ammontare minimo del periodo di ferie maturate dai lavoratori, che non può essere inferiore a 4 settimane, nonché le modalità di fruizione, salvo poi intervento del contratto collettivo che può prevedere condizioni di miglior favore.
La normativa legale prevede che le ferie, utili al recupero psicofisico del lavoratore, debbano essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo delle ferie maturato ogni anno deve essere fruito nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Rammentiamo inoltre l’impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie: la liquidazione dell’indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il datore di lavoro violi il diritto del lavoratore a godere di almeno 2 settimane di ferie all’anno, è soggetto a sanzione amministrativa tra 120 e 720 euro. Tali importi sono aumentati qualora i lavoratori interessati siano più di 5 ed i periodi superiori a 2 anni.