L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le misure di riduzione del cosiddetto cuneo fiscale – la somma integrativa per i redditi non superiori a 20.000 euro, e l’ulteriore detrazione per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro – non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Le stesse vanno invece riconosciute sui redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità e di malattia.