Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale previo invio del mod. IVA TR all’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito:
- per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 al mod. IVA TR va apposto il visto di conformità (l’utilizzo del credito è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda);
- per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;
- i soggetti ISA che hanno conseguito un determinato punteggio per il 2024 / quale media 2023-2024 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità / prestazione della garanzia per la compensazione / rimborso del credito IVA per un importo fino a € 50.000 / 70.000 annui;
- ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025 / 2025-2026 spetta per tali anni il predetto esonero per un importo pari a € 70.000 annui.
Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2026 il mod. IVA TR va inviato entro il 30 aprile 2026.