Nel 2026 trovano applicazione / vengono meno importanti disposizioni fiscali che riguardano gli enti non commerciali.
In particolare:
- è applicabile un “nuovo” regime forfetario (solo redditi) per gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), a prescindere dall’ammontare di ricavi realizzati;
- per le sole Associazioni di Promozione Sociale / Organizzazioni di Volontariato iscritte al RUNTS, con ricavi non superiori a € 85.000, è applicabile un regime forfetario (sia redditi che IVA) analogo a quello previsto per le persone fisiche dalla Finanziaria 2015;
- il regime forfetario ex Legge n. 398/91 non è più applicabile agli ETS nonchè alle associazioni / pro-loco / associazioni bandistiche / cori amatoriali / filodrammatiche / associazioni di musica e danza popolare senza fini di lucro. Lo stesso risulta utilizzabile soltanto da società / associazioni sportive dilettantistiche che non assumono la qualifica di ETS (non iscritte al RUNTS).