La legge stabilisce l’espresso divieto di monetizzazione delle ferie, ad eccezione del caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, qualora il dipendente decida di dimettersi senza aver potuto fruire delle ferie maturate, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli l’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’indennità sostitutiva in questione presenta una duplice natura: in primis retributiva, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa svolta in un arco temporale che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo; ma anche risarcitoria, in quanto costituisce il risarcimento del danno subito a causa della mancata fruizione del periodo feriale.