L’INPS ha comunicato che al fine di continuare a beneficiare dell’Assegno Unico e Universale per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda a meno che quella precedentemente trasmessa non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’Assegno Unico Universale è calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi già erogati per l’anno 2026 sono adeguati dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l’ISEE da utilizzare per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, tra cui l’Assegno Unico e Universale: ebbene, il citato ISEE è utilizzato per calcolarne l’importo a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, poiché le mensilità di gennaio e febbraio sono calcolate con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.