Nel corso del consueto incontro di inizio anno l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti / conferme in merito alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” introdotta dalla Finanziaria 2026 precisando che:
- il pagamento delle somme dovute va effettuato entro la data stabilita, non essendo riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni prevista nelle precedenti rottamazioni;
- in presenza di piani di dilazione già in essere relativi sia a debiti non rottamabili che rottamabili, la sospensione dell’obbligo di pagamento si determina solo con riferimento a questi ultimi;
- la “rottamazione-quinquies” può essere utilizzata anche per definire debiti già compresi nella “rottamazione-quater” qualora al 30.9.2025 non siano state pagate tutte le rate, con conseguente inefficacia della stessa.
Ricordiamo che la “rottamazione-quinquies” è stata introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) e consente la definizione agevolata (estinzione del debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio), delle cartelle di pagamento.
La rottamazione richiede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 aprile 2026 e il pagamento (unica soluzione / prima rata) delle somme dovute entro il 31 luglio2026.