I compensi spettanti agli amministratori sono tassabili in capo al percettore / deducibili per la società a seconda del momento in cui sono pagati.
In particolare, con riferimento al compenso 2025 se lo stesso:
- è percepito da un amministratore co.co.co., opera il principio di cassa c.d. “allargata” e se corrisposto entro il 12.1.2026 concorre a formare il reddito 2025 dell’amministratore ed è deducibile nel 2025 per la società;
- è percepito da un amministratore lavoratore autonomo, per il quale le mansioni di amministratore rientrano nell’oggetto della propria attività, opera il principio di cassa “ordinario” e pertanto lo stesso soltanto se corrisposto entro il 31.12.2025 è tassato in capo all’amministratore / deducibile per la società nel 2025. Va considerato che se la società (sostituto d’imposta) effettua il pagamento entro il 31.12.2025 e l’accredito sul c/c del professionista interviene nei primi giorni del 2026, il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo 2025.