La Corte di Cassazione ha stabilito che il fatto che il contratto collettivo indichi, tra le voci utili per il Tfr (art. 2120 c.c.), solo gli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ogni lavoratore, non comporta che altre voci specifiche non possano entrare nel computo.
È rilevante che gli ulteriori importi siano erogati a fronte di prestazioni rese e per un tempo significativo, in modo da escludere il loro carattere occasionale.