Nel mese di dicembre è sospeso l’invio ai contribuenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei seguenti atti:
• comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari);
• comunicazioni esito controllo formale;
• comunicazioni di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata;
• comunicazioni di anomalia (compliance).
La sospensione non opera in caso di indifferibilità e urgenza (ad esempio, in caso di “pericolo per la riscossione”).
Merita evidenziare che nel mese di dicembre non trova applicazione la sospensione, riconosciuta (soltanto) nel periodo estivo, dei termini di:
• versamento delle somme dovute derivanti dalle predette comunicazioni;
• invio dei documenti / informazioni richiesti ai contribuenti.