Sono stati di recente forniti chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese relativi a corse in taxi pagate in contanti, durante una missione di servizio svolta nel territorio italiano.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito che le è stato proposto sul caso, parte dal principio generale previsto dall’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, per il quale, in linea di massima, tutte le somme erogate al dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito, compresi i rimborsi spese, salvo specifiche eccezioni.
Una di queste eccezioni riguarda proprio le missioni e le trasferte, disciplinate dal comma 5 dello stesso articolo. La norma consente, in presenza di rimborsi analitici e documentati, di escludere da imposizione le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
Tuttavia, per le spese sostenute nel territorio italiano, mediante taxi o altri autoservizi pubblici non di linea, l’esenzione vale solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili.
In altri termini, la tracciabilità del pagamento non è un elemento accessorio, ma una condizione per poter fruire dell’agevolazione fiscale.
Applicando questo principio al caso concreto, l’Agenzia conferma che il rimborso delle corse taxi pagate in contanti concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
Di conseguenza, il datore di lavoro dovrà applicare la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota marginale, come previsto dalla disciplina delle indennità e dei rimborsi legati alle missioni.