Come di consueto, in occasione delle festività natalizie, riepiloghiamo il trattamento fiscale degli omaggi, per il quale è necessario distinguere in base al destinatario (clienti / dipendenti) e alla tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività), fermo restando che per le spese “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di € 50:
- nel rispetto del quale è possibile detrarre l’IVA e dedurre il costo sostenuto;
- oltre il quale l’IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi / proventi dell’attività caratteristica.
Evidenziamo che per il 2025 la deducibilità delle spese per omaggi / di rappresentanza è subordinata al pagamento delle stesse con modalità tracciabili.
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI
L’IVA relativa all’acquisto dei beni ceduti gratuitamente / regalati è detraibile se gli stessi sono:
- classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette cioè le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
- di costo unitario non superiore a € 50.
Le spese di rappresentanza sono fiscalmente deducibili:
- integralmente nell’anno di sostenimento, se di valore unitario non superiore a € 50;
- se di valore unitario pari o superiore a € 50, nel limite massimo risultante dall’applicazione della percentuale fissata in base all’ammontare di ricavi / proventi (ad oggi 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro).