In vista dell’approssimarsi della fine dell’anno è opportuno / necessario procedere, entro il 31.12.2025, alla stipula di atti / scritture private autenticate al fine di attribuire agli stessi rilevanza fiscale già dal 2025 / 2026.
Con particolare riguardo alle imprese familiari, si tratta degli atti finalizzati:
- alla costituzione di una nuova impresa familiare;
- all’enunciazione dell’impresa familiare per una ditta individuale già esistente;
- all’ingresso di un collaboratore.
Per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) tali modifiche non assumono rilevanza ai fini dell’efficacia del concordato.
Il reddito prodotto dall’impresa familiare è ripartito, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, TUIR, tra ciascun collaboratore che ha “prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla … quota di partecipazione agli utili”, per un importo complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare risultante dal mod. REDDITI del titolare.
Ricordiamo che possono essere nominati collaboratori familiari:
- Coniuge (o il compagno/compagna facente parte di un’unione civile registrata);
- Parente entro il 3° grado
- 1° grado: padre / madre, figlio/a,
- 2° grado: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello / sorella,
- 3° grado: bisnonno/a, pronipote (figlio/a del nipote, nipote figlio/a del fratello / sorella), zio/a (fratello / sorella di uno dei genitori);
- Affine entro il 2° grado
- 1° grado: suocero/a, figlio/a del coniuge,
- 2° grado: nonni del coniuge, nipote del coniuge (figlio/a del figlio/a del coniuge), cognato/a.