Il cosiddetto Decreto “terra dei fuochi” dello scorso agosto, recentemente convertito definitivamente in Legge, ha apportato modifiche alla normativa sanzionatoria in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari di identificazione e rentri (per i soggetti tenuti a questi adempimenti) previsti dal codice dell’ambiente.
In particolare l’art.258 del D.lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ora prevede:
REGISTRO DI CARICO E SCARICO (omessa o incompleta tenuta)
• Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro (da 1.040 a 6.200 se l’impresa ha meno di 15 dipendenti, calcolati in termini di unità lavorative);
• Rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro (da 2.070 a 12.400 se l’impresa ha meno di 15 dipendenti, calcolati in termini di unità lavorative), nonché nei casi più gravi, sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
In entrambi i casi all’accertamento della violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi.
Per chi è iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali è inoltre stabilita la sospensione dall’Albo per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (omesso o incompleto per chi effettua il trasporto dei rifiuti)
Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro;
Rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 3 anni e confisca del mezzo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Attenuazioni di responsabilità
Qualora le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri o del formulario.
La sanzione ridotta si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
RENTRI
Per i soggetti tenuti alla iscrizione al sistema di tracciabilità di rifiuti RENTRI la mancata o irregolare iscrizione, nelle tempistiche e con le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al sistema RENTRI con le tempistiche e le modalità definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (questa sanzione è diversa da quella per omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico e si riferisce unicamente alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati del registro digitale).
L’Ufficio Ambiente di Confcommercio Lugo – Dr. Luciano Facchini – è a disposizione per assistenza e chiarimenti in ordine agli adempimenti del registro di carico e scarico dei rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, iscrizione e trasmissione dei dati al sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.