In riferimento alla disposizione in base alla quale l’erede, per poter fruire delle rate residue delle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico effettuati sull’immobile ricevuto per successione, deve avere la “detenzione materiale e diretta dell’immobile” stesso, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente specificato che la detenzione dell’immobile non deve necessariamente sussistere al momento / anno di apertura della successione, ma può verificarsi anche in un’annualità successiva.
In particolare la “detenzione materiale e diretta” sussiste quando l’erede ha l’immediata disponibilità del bene, ne può disporre liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia adibito o meno ad abitazione principale.
In ogni caso:
- la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento, non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si intende fruire della rata di detrazione;
- in tutti i casi in cui l’immobile ereditato è locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità;
- qualora l’erede non abbia /perda la detenzione materiale e diretta dell’immobile e successivamente la (ri)acquisisca (ad esempio, al termine di un contratto di locazione / comodato), lo stesso potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni in cui il requisito della detenzione è soddisfatto;
- in presenza di più eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile, la detrazione va ripartita tra gli stessi in parti uguali;
- in caso di vendita / donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile, le quote residue di detrazione non fruite dall’erede (cedente / donante) non si trasferiscono all’acquirente / donatario.