La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore che era stato licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione di operaio, accertata in seguito a un infortunio occorso sul lavoro.
A fondamento della decisione, i Giudici hanno richiamato il principio secondo cui a giustificazione del licenziamento il datore di lavoro è chiamato non solo a provare l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli in grado di consentire la conservazione del posto di lavoro senza comportare allo stesso tempo oneri finanziari sproporzionati per l’azienda.
Ebbene tale onere in capo al datore di lavoro può dirsi assolto nel caso deciso dalla Corte, in considerazione della ridotta composizione aziendale (che contava tre impiegati e tre operai) e delle limitazioni imposte al dipendente che erano del tutto incompatibili con le mansioni svolte dagli operai.