A favore dei soggetti che acquistano la cosiddetta “prima casa”, in possesso dei requisiti previsti, sono riconosciute specifiche agevolazioni fiscali, consistenti nell’applicazione:
- dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2%;
- dell’IVA, con l’aliquota ridotta del 4%;
- delle imposte ipocatastali nella misura fissa di € 50 / € 200 se il trasferimento è imponibile IVA.
Per fruire delle citate agevolazioni è richiesto:
- che l’immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare come “prima casa”;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
I benefici “prima casa” decadono in caso di trasferimento dell’immobile acquistato prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto (sono dovute le imposte nella misura ordinaria oltre ad una soprattassa / sanzione / interessi di mora). Tale decadenza non si verifica qualora, a seguito della cessione della “prima casa” nei primi 5 anni dall’acquisto, si provveda entro 1 anno ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale
Per la fruizione delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile in presenza di un altro immobile preposseduto acquistato beneficiando di tali agevolazioni, il nuovo termine di 2 anni, introdotto dalla Finanziaria 2025, per provvedere alla relativa vendita, è applicabile anche nel caso in cui, al 31.12.2024, non sia decorso il “vecchio” termine di 1 anno.
Il nuovo termine di 2 anni è applicabile anche ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.