La sospensione delle ferie è consentita in presenza di eventi morbosi, come previsto dalla contrattazione collettiva, in quanto una condizione patologica insorta durante il periodo di riposo può compromettere l’effettiva possibilità di recupero delle energie psico-fisiche da parte del lavoratore.
Solo le situazioni cliniche che ostacolano concretamente il raggiungimento dello stato di benessere, obiettivo primario delle ferie, giustificano l’interruzione. In tali casi, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’azienda l’insorgenza della malattia.
Sono previste ulteriori ipotesi di sospensione del periodo feriale, tra cui:
- malattia di un figlio minore di 8 anni, purché la condizione sia certificata da un medico specialista e comunicata senza ritardi al datore di lavoro;
- assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, come chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 20/2016, che riconosce la prevalenza del diritto alla tutela e all’assistenza rispetto alle esigenze organizzative aziendali.
In virtù di tale interpretazione, il datore di lavoro non può negare al dipendente la fruizione dei permessi previsti per l’assistenza a soggetti disabili gravi, anche qualora tali giornate coincidano con ferie già calendarizzate.