L’utilizzo del contratto di lavoro intermittente è subordinato, dall’art. 13 D.Lgs 81/2015, a due tipologie di condizioni, oggettive e soggettive, fra loro alternative: le prime attengono alle esigenze individuate di volta in volta dalla contrattazione collettiva; le seconde, invece, sono riferite all’età anagrafica del lavoratore (sotto i 24 o sopra i 55 anni).
In mancanza di un contratto collettivo che disciplini l’ambito oggettivo di applicazione, il ministero del Lavoro, con interpello 10/2016, aveva chiarito che, «al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente», fosse possibile rifarsi alle ipotesi indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, richiamata dal D.M. 23.10.2004.
La questione da ultimo posta, dunque, è se tale tabella, contenuta in una fonte ormai abrogata, possa ancora considerarsi rilevante ai fini applicativi. In linea con un consolidato orientamento, il Ministero, con la circolare 15/2025, ha confermato che l’abrogazione del Regio Decreto non ha effetti sulla disciplina vigente del lavoro intermittente.
Pertanto, nonostante l’abrogazione, resta valido il rinvio operato dal D.M. 23.10.2004 alla tabella allegata al decreto del 1923. La tabella resta, quindi, il riferimento per individuare le attività ammesse al contratto intermittente. Particolare rilievo assume il chiarimento per il settore turistico, dove questa forma contrattuale è di frequente utilizzo.