Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 è stato pubblicato il Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123 “Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.
Il nuovo testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge Delega di Riforma fiscale), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
Il testo è stato formulato attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
In particolare, il testo unico approvato si occupa del riordino della disciplina relativa all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti, quali imposte ipo-catastali, imposte sulle successioni, sulle donazioni e imposte di bollo, mantenendone la sostanza ma aggiornandone, ove necessario, la forma in funzione dell’area tematica.
Sotto l’aspetto formale, il Testo Unico si compone di 204 articoli suddivisi in 6 Parti e Titoli.
In particolare:
Parte I reca la disciplina dell’imposta di registro, già contenuta nel d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (cd. TUR).
Parte II reca la disciplina ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (cd. TUIC).
Parte III reca la disciplina ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cd. TUS).
Parte IV reca la disciplina ai fini dell’imposta di bollo, già contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e quella sull’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (IVAFE) contenuta nell’articolo 19, commi da 18 a 22 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Parte V raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti.
Parte VI contiene le disposizioni finali, vale a dire le norme di interpretazione autentica, l’elenco delle disposizioni da abrogare e la data di entrata in vigore del testo unico.
Il Testo Unico, inoltre, contiene i seguenti allegati:
Allegato 1 imposta di registro:
1.Tariffa parte prima: individua gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
2.Tariffa parte seconda: individua gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
3.Tabella: individua gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.
Allegato 2 imposta ipotecaria e catastale:
1.Tariffa: individua gli atti soggetti ad imposta ipotecaria e catastale.
2.Tabella: individua gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali.
Allegato 3 imposta di bollo:
1.Tariffa parte prima: individua gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine.
2.Tariffa parte seconda: individua gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso.
3.Tabella: individua gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
Allegato 4: contiene il prospetto dei coefficienti ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.