Un nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni ha introdotto rilevanti modifiche al sistema della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
- Formazione Datori di Lavoro (NOVITA’ ASSOLUTA)
Entro il 23 maggio 2027, i Datori di Lavoro dovranno frequentare un corso di formazione specifico della durata minima di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
È previsto il riconoscimento di crediti formativi per corsi già svolti conformemente ai precedenti Accordi (es. DL-RSPP, dirigenti, RSPP, ASPP).
- Formazione Datori di Lavoro che assumono il ruolo di RSPP (DL-RSPP)
La distinzione per codice ATECO viene eliminata. È richiesto un corso integrativo di 8 ore da svolgere, oltre a quello previsto per i Datori di Lavoro, eventualmente completato da moduli tecnici specifici in base all’attività svolta.
L’aggiornamento quinquennale è di almeno 8 ore.
- Formazione Dirigenti
La durata minima della formazione è ridotta da 16 a 12 ore. È previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili.
- Formazione Preposti
La formazione aggiuntiva per i preposti passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale o ogniqualvolta lo richieda l’evoluzione dei rischi, per un minimo di 6 ore.
- Formazione Lavoratori
Viene confermata l’articolazione già prevista:
- Formazione generale: 4 ore;
- Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio (basso, medio o alto);
- Aggiornamento quinquennale: 6 ore.
È stata eliminata la previsione dei 60 giorni per completare la formazione, questa deve ora essere conclusa prima dell’inizio dello svolgimento delle mansioni da parte del lavoratore.
- Formazione per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)
La formazione è articolata in un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore.
- Formazione per l’uso di attrezzature che richiedono abilitazione (“patentino”)
Si amplia l’elenco delle attrezzature per cui è obbligatorio possedere un’abilitazione, includendo:
- piattaforme di lavoro elevabili;
- gru su autocarro;
- carrelli elevatori;
- gru mobili;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo;
- carriponte
Trascorsi 10 anni senza aver frequentato corsi di aggiornamento, sarà necessario ripetere integralmente la formazione abilitante.
È previsto un periodo transitorio, con scadenza improrogabile al 23 maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le disposizioni precedenti.
Tutte le imprese e professionisti che si avvalgono dei servizi Sicurezza e Formazione di Confcommercio Lugo verranno raggiunti per tempo da comunicazioni specifiche sul corso o corsi da frequentare per adeguarsi alle nuove disposizioni ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste.
Quanti necessitino di ulteriori informazioni possono prendere contatto con gli operatori di Sicurlab Srl, D.ssa Erica Lacchini e Dr. Filippo Montanari – tel. 0545 31508 e/o info@sicurlabsrl.it