Nell’ambito del (secondo) cosiddetto “Decreto correttivo” dei Decreti attuativi della Riforma fiscale è contenuta una serie di disposizioni finalizzate alla semplificazione degli adempimenti tributari.
Di seguito si riportano quelle di potenziale maggiore interesse.
- Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il divieto di emissione della fattura elettronica, oggetto di ripetute proroghe nel corso del tempo (da ultimo, relativamente al 2025, ad opera del cosiddetto “Decreto Milleproroghe), è ora stabilito “a regime“.
Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Per effetto della novità in esame, pertanto, opera “a regime” la previsione in base alla quale le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.
- Dal 2026 l’invio delle CU (certificazioni Uniche) contenenti esclusivamente redditi derivanti da:
- prestazioni di lavoro autonomo abituale;
- provvigioni non occasionali inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari;
dovrà essere effettuato entro il 30.4.
Resta confermato:
- al 16.3 il termine di invio delle CU contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
- al 31.10 il termine di invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
- Con la modifica dell’art. 12, D.Lgs. n. 1/2024 l’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie delle persone fisiche dovrà essere effettuato con cadenza annuale (anziché semestrale), entro il termine stabilito dal MEF con un Decreto di prossima emanazione.