Con la recente Circolare n. 8 del 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto importanti modifiche e proroghe in materia di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici.
Di seguito se ne riportano alcuni punti salienti nella sintesi predisposta dal settore fiscalità d’impresa di Confcommercio nazionale
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Art. 16-bis TUIR
Una delle principali novità, oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che si applica agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Viene evidenziato che, a partire dal 2025 e fino al 2027, la percentuale di detrazione scenderà al 30%, come già previsto per il periodo 2028-2033.
Tuttavia, rimane una significativa eccezione: le spese sostenute per la sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione continueranno a beneficiare della detrazione al 50%.
Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica degli edifici, noti come Ecobonus, la Circolare precisa che l’agevolazione viene prorogata fino al 2027 ma con una riduzione delle percentuali di detrazione. Dal 2025 al 2027, infatti, le spese sostenute saranno detraibili nella misura del:
- 36% per il 2025,
- 30% per il 2026 e 2027.
Chi però effettua questi interventi sulla propria abitazione principale, e ne è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, potrà beneficiare di una detrazione più elevata:
- 50% nel 2025,
- 36% nel 2026 e 2027.
Viene sottolineato che restano esclusi da qualsiasi agevolazione gli interventi che comportano la sostituzione di impianti con caldaie alimentate da combustibili fossili.
Come chiarito nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025, le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Un aspetto particolarmente rilevante è che, pur essendo variate le aliquote, i limiti massimi di spesa e di detrazione, riferiti alla singola unità immobiliare, restano invariati.
Anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiarisce l’Agenzia, vengono prorogati al 2027, mantenendo inalterato il tetto massimo di spesa detraibile, pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, anche qui le percentuali di detrazione vengono ridotte:
- 36% nel 2025,
- 30% nel 2026 e 2027.
Invece, per i lavori effettuati sull’abitazione principale, da parte dei soggetti proprietari o titolari di diritti reali, le percentuali salgono al:
- 50% nel 2025,
- 36% nel 2026 e 2027.
Viene confermata anche la possibilità di usufruire del Sismabonus fino al 2027, ma anche in questo caso con la medesima riduzione delle aliquote:
- 36% per le spese sostenute nel 2025,
- 30% nel 2026 e 2027.
Chi realizza gli interventi sulla propria abitazione principale potrà, invece, beneficiare delle aliquote potenziate:
- 50% nel 2025,
- 36% nel 2026 e 2027.
Le nuove percentuali valgono per tutte le tipologie di interventi agevolabili dal Sismabonus, comprese quelle che fino al 2024 consentivano detrazioni fino all’80 o 85%, come:
- gli interventi che comportano il miglioramento di una o due classi di rischio sismico,
- gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali,
- la demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese, con successiva vendita entro 30 mesi.
Anche in questo caso, i limiti di spesa restano invariati (ad esempio, 96.000 euro per unità immobiliare). Quindi, chi ha già sostenuto parte della spesa nel 2024 potrà completare l’intervento nei tre anni successivi, applicando però le nuove aliquote.
Infine, viene prorogato anche il bonus mobili per il 2025. Pertanto, i contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione e acquistano mobili ed elettrodomestici potranno detrarre il 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro, confermando la soglia già prevista per il 2024.
Infine la nota di commento si occupa anche di
- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili
- Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Articolo 119, comma 8-bis.2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus)