In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dalla Legge le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio/consolidato;
ovvero
- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI TRAMITE QUEST’ULTIMA MODALITA’ INTERESSA ANCHE:
- altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (SOCIETA’ DI PERSONE – SNC E SAS – DITTE INDIVIDUALI, COMPRESI I CONTRIBUENTI FORFETARI/MINIMI).
- associazioni/fondazioni/ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori/utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
ESCLUSIONI
L‘obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.
Informazioni da riportare sul sito internet/portale associazione
Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità/trasparenza pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo informativo in esame non può essere assolto con l’indicazione in Nota integrativa ma richiede l’utilizzo del sito Internet/portale dell’associazione di categoria.
Regime sanzionatorio
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione.
È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all’adempimento.
Per le imprese associate, Confcommercio Lugo mette a disposizione una apposita sezione del proprio sito web per adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
Le imprese associate interessate possono inviare mail di richiesta a fiscale@ascomlugo.it