La Finanziaria 2024 ha riproposto la cosiddetta ‘rottamazione del magazzino’, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023 da effettuare tramite: l’eliminazione di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l’iscrizione di quantità precedentemente omesse. La regolarizzazione va rilevata nel bilancio 2023 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza nonchè, in caso di eliminazione delle esistenze, dell’IVA determinata applicando l’aliquota media. Possono essere oggetto di ‘adeguamento’ le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (si tratta, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023). …