La Cassazione Civile Sezione Lavoro in una recente sentenza ha stabilito che il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro.
In sostanza il diritto non si configura come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” contenuto nell’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.