E’ stata recentemente approvata dal Parlamento la Legge di "Delega al Governo per la riforma fiscale"; di seguito se ne riporta una sintesi per gli aspetti di maggior interesse per le imprese, tenendo presente che per la concreta operatività ci saranno da attendere i provvedimenti legislativi attuativi del Governo.
"Semplificazione" degli obblighi dichiarativi e di versamento
Gli obiettivi fissati dalla Legge di delega sono:
- razionalizzare gli obblighi dichiarativi riducendo gli adempimenti (anche tramite nuove soluzioni tecnologiche) in vista della semplificazione e della graduale razionalizzazione / revisione degli ISA.
- armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi e di versamento, razionalizzando la scansione temporale nel corso dell’anno, con particolare attenzione per quelli in scadenza nel mese di agosto;
- escludere la decadenza da benefici fiscali in caso di inadempimenti formali / di minore gravità;
- rafforzare i regimi premiali, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, a favore dei contribuenti con alti livelli di affidabilità, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici degli ISA;
- semplificare la modulistica dichiarativa e di versamento (rendendo disponibili modelli / istruzioni con congruo anticipo rispetto all’adempimento al quale si riferiscono). In sede di approvazione inoltre è stato specificato che i modelli / istruzioni dovranno essere resi disponibili con un anticipo non inferiore a 60 giorni;
- prevedere l’ampliamento delle forme di pagamento, consentendo al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero un altro strumento di pagamento elettronico;
- incentivare con sistemi premiali l’utilizzo delle dichiarazioni precompilate, ampliando la platea dei contribuenti interessati e facilitando l’accesso ai servizi telematici;
- semplificare l’accesso dei contribuenti ai servizi dell’Amministrazione finanziaria, ampliando / semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati;
- incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini;
- prevedere la sospensione (fermo restando il mantenimento dei termini di decadenza) nei mesi di agosto e dicembre, dell’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle comunicazioni / inviti / richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie;
- armonizzare i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Agenzia e dai contribuenti.
Queste disposizioni, considerato il relativo (ridotto) impatto sulle risorse statali, potrebbero essere attuate in tempi brevi (a differenza di quelle relative, ad esempio, alla revisione delle aliquote IRPEF, all’IRES ridotta, che richiedono una maggiore "copertura" in termini di risorse finanziarie).
Revisione del sistema della riscossione
La riforma della riscossione viene ancorata ai seguenti principi / criteri specifici:
- aumentare l’efficienza del sistema della riscossione nazionale e semplificarlo, orientandone l’attività ai principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato. In sede di approvazione tale intervento è stato esteso anche alla riscossione locale;
- riconoscere un’adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall’Amministrazione finanziaria;
- modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, al fine di stabilizzare a 120 il numero massimo delle rate;
- semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi. In sede di approvazione è stata prevista la revisione della disciplina dei rimborsi IVA.
Sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale
Con riferimento alle imposte sui redditi / IVA / altri tributi indiretti / tributi degli Enti territoriali, si prevede una razionalizzazione del sistema improntata ai seguenti principi / criteri specifici:
- prevedere possibilità di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei confronti di soggetti che hanno crediti con Amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e fino alla concorrenza del debito di imposta;
- rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi ai casi di non punibilità e di attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale. Questo comporta che in caso di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale "facciano stato" nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi;
- per le sanzioni penali: attribuire rilievo all’ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso; attribuire rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;
- per le sanzioni amministrative: migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico; assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni; assicurare l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni.