La mancata indicazione, da parte del fornitore, dello sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante al committente per gli specifici interventi edilizi agevolati non può essere regolarizzata tramite l’emissione di una nota di credito.
Detta omissione non pregiudica, infatti, la validità della fattura.
Di conseguenza al committente rimane soltanto la possibilità di usufruire della detrazione nel mod. 730 / REDDITI (prima rata) ovvero di optare per la cessione del corrispondente credito.
Con riferimento allo "sconto in fattura" va evidenziato che:
- l’ammontare dello sconto riconosciuto dal fornitore non può essere superiore al corrispettivo dovuto per l’intervento agevolato eseguito;
- le parti possono accordarsi per il riconoscimento di uno sconto parziale;
- lo sconto non riduce l’imponibile, dovendo essere sottratto dall’importo totale della fattura.
Lo sconto va espressamente indicato in fattura, utilizzando la dicitura "sconto praticato ai sensi dell’art. 121, DL n. 34/2020"
L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare il caso di un fornitore che ha erroneamente omesso di riportare in fattura la predetta dicitura con riferimento ad interventi agevolabili con il c.d. "bonus facciate" per il quale il fornitore aveva accettato la richiesta del cliente di beneficiare della detrazione spettante tramite lo sconto in fattura, ha affermato che "l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata".
In merito alla possibilità di regolarizzare tale omissione tramite una nota di credito sempre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto". Di fatto, poiché la fattura risulta comunque "valida", non sussistono le condizioni previste per emettere una nota di credito con successiva emissione di una nuova fattura riportante lo sconto.
L’Agenzia quindi, negando la possibilità di regolarizzare la fattura emessa tramite una nota di credito, evidenzia che il committente, pur dovendo "rinunciare" allo sconto in fattura, può comunque beneficiare dell’agevolazione per gli interventi effettuati portandoli in detrazione, con le consuete modalità, in dichiarazione dei redditi.